I contratti di lavoro svizzeri sono brevi e liberali – e proprio per questo vale la pena esaminarli attentamente, poiché molti aspetti non sono regolamentati dalla legge ma dal contratto stesso.
Gli elementi standard
Il periodo di prova è solitamente di 1–3 mesi con un preavviso di soli sette giorni. Successivamente, i termini di preavviso sono generalmente di 1–3 mesi, ciascuno che termina l'ultimo giorno del mese. La tredicesima mensilità è comune ma non obbligatoria per legge – verifica se è inclusa nel tuo salario annuale. Ferie: il minimo legale è di quattro settimane, ma cinque è la norma.
Verifica prima di firmare
- Salario annuo lordo incluso/escluso tredicesima mensilità?
- Straordinari: compensati, pagati o «coperti dal salario»?
- Clausola di non concorrenza: durata, regione, clausola penale
- Prestazioni della cassa pensioni: superiori al minimo legale o solo al minimo?
- Si applica un contratto collettivo di lavoro (CCL) con condizioni migliori?
Malattia e continuazione della retribuzione
Senza assicurazione giornaliera contro le malattie, il diritto legale alla continuazione della retribuzione è minimo (solo tre settimane nel primo anno di servizio). Buoni datori di lavoro assicurano l'80% del salario per 720 giorni – un dettaglio contrattuale che può essere vitale in caso di emergenza.
Nel diritto del lavoro svizzero, ciò che non è nel contratto di solito non esiste.
Base: CO art. 319 e segg., LSt. Stato luglio 2026. Non è un parere legale.


